MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dalla SSD Dance Gallery, di seguito società, come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs.39/2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall’ENTE di Promozione Sportiva ACSI.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della società, indipendente dalla disciplina sportiva praticata; ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i soci/tesserati/e, in particolare i minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sul sito della società, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding dell’ENTE di Affiliazione insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dalla società.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei soci/tesserati/e dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell’ENTE / Federazione di Affiliazione.

 

Diritti e doveri

 

A tutti i soci e/o tesserati/e sono riconosciuti i diritti fondamentali:

a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;

alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;

a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei soci/tesserati/e.

I tecnici, i dirigenti, i soci/tesserati/e sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei soci/tesserati/e dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell’ENTE di Affiliazione.

 

Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

 

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità di soci/tesserati/e, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del soggetto. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un socio/a/tesserato/a a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi socio/a/tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del socio/a/tesserato/a;

l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più soci/tesserati/e con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul socio/a/tesserato/a. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

 

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.



Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

 

La società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci e/o tesserati/e nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dall’ENTE di Affiliazione.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

In ogni caso, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) all’interno della società sportiva svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) sarà tenuto a sensibilizzazione i membri della società sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri della società sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche della società relative alla protezione dei minori.



Uso degli spazi della Società

 

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla società durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso alla società devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete della società.

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, etc.).

 

Trasferte

 

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.





Tutela della privacy

 

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci e/o tesserati/e della società all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla società contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

 

Inclusività

 

La società garantisce a tutti i propri soci/tesserati/e ai soci/tesserati/e di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

La società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la società loro coetanei.

La società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività della società anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.



Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni dei comportamenti lesivi

 

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di soci/tesserati/e o di persone terze, nei confronti di altri soci/tesserati/e, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) tramite comunicazione a voce o via posta elettronica. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office dell’ENTE di Affiliazione.

In caso di gravi comportamenti lesivi la società deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.

La società deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

presentato una denuncia o una segnalazione;

manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

assistito o sostenuto un altro socio/a/tesserato/a nel presentare una denuncia o una segnalazione;

reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

 

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

violazione degli obblighi di informazione nei confronti della società;

violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;

atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello Organizzativo attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla società.



Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

 

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per laprevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sonodefiniti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

1- richiamo verbale per mancanze lievi;

2- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

3- multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;

4- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;

5- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio/a/tesserato/a della società, radiazione dello stesso.

 

Ai fini del precedente punto:

  1. Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.
  2. Incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna.
  3. Incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:

a)l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding); l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;

  1. b) la violazione delle misure adottate dalla società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive).
  2. Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello Organizzativo e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.
  3. Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi,violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.



Sanzioni nei confronti dei volontari

 

Nei confronti dei volontari della società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

1- richiamo verbale per mancanze lievi;

2- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

3- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;

4- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;

5- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della società, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.



Obblighi informativi e altre misure

 

La società è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sul sito istituzionale.

Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, la società deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati e volontari.

La società deve informare il socio/a/tesserato/a o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office dell’ENTE di Affiliazione, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente.

La società deve dare diffusione presso i propri soci/tesserati/e di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

La società deve prevedere adeguate misure per la diffusione o materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

La società deve prevedere un’adeguata informativa ai soci/tesserati/e o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

La società deve dare comunicazione ai soci/tesserati/e o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dall’ENTE di Affiliazione.



CODICE DI CONDOTTA

(art.16 DLGS.39/2021)

 

Il presente Codice di Condotta si applica: 

  • A tutte le persone che rappresentano e/o dirigono la SSD Dance Gallery
  • Ai relativi collaboratori, siano essi retribuiti o volontari
  • Ai relativi allievi tesserati
  • A qualunque altro individuo o organizzazione che abbia relazioni di carattere formale/contrattuale con la suddetta società.

Tutti i soggetti sopra indicati si impegnano a rispettare il presente codice di condotta e il Modello organizzativo di controllo. Ogni presunta violazione del codice di condotta deve essere segnalata al Responsabile Safeguarding nominato e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva.

Le misure e le sanzioni poste in essere, potranno andare dall’ammonimento verbale fino alla cessazione della collaborazione.

Insegnanti e collaboratori della SSD Dance Gallery si impegnano a promuovere un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti i tesserati, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. Essendo responsabili della crescita dei giovani allievi, sono chiamati in primis a dare il buon esempio e ad assicurare la condivisione e diffusione di un senso di responsabilità in materia discriminatoria e di tutela di bambini, adolescenti e adulti. Inoltre, si impegnano a essere chiari verso i genitori degli allievi tesserati circa l’atteggiamento professionale atteso e le misure da adottare in caso di abuso o simile problematica. 

Pertanto, il seguente codice di condotta delinea le aspettative e le responsabilità per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività della SSD Dance Gallery.

Tutti i soggetti destinatari del presente codice di condotta si impegnano a:

  • Rispettare la dignità e l’integrità di tutte le persone coinvolte nelle attività della SSD Dance Gallery, senza alcuna discriminazione.
  • Trattare tutti con cortesia, gentilezza e rispetto, evitando linguaggio offensivo, comportamenti intimidatori o abusivi.
  • Rispettare la privacy dei tesserati, garantendo la riservatezza delle informazioni personali o sensibili acquisite.

Tutti i soggetti destinatari del presente codice di condotta non devono mai:

  • Colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di una persona;
  • Avere atteggiamenti nei confronti di bambini/e e adolescenti che sotto il profilo psicologico possano influire negativamente sul loro sviluppo;
  • Escludere dalle attività persone per colore della pelle, lingua, religione, nazionalità o origine nazionale o etnica, così come per convinzione personali, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità o altre caratteristiche personali o status;
  • Consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
  • Impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai 18 anni;
  • Stabilire o intrattenere contatti “continuativi” con bambini/e e adolescenti utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, ecc…);
  • Tollerare o partecipare a comportamenti che sono illegali o abusi o violenti discriminatori inappropriati che mettano a rischio la sicurezza delle persone;
  • Agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare bambini/e, adolescenti e adulti o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
  • Usare social media in maniera inappropriata, coinvolgendo i minori nelle conversazioni private sui social media, pubblicando commenti o condividendo immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
  • Acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc…) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori, al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.

 

Tutti i collaboratori e gli insegnanti della SSD Dance Gallery devono:

  • Promuovere politiche di tolleranza zero nei confronti della discriminazione, anche per quanto riguarda le sanzioni e rispettare i principi di fair play e integrità;
  • Valorizzare le capacità e le competenze degli allievi minorenni, attraverso metodologie e didattiche partecipative e inclusive;
  • Rispettare i tempi di crescita peculiari e individuali di apprendimento e di azione;
  • Assumere comportamenti educativi in cui ogni allievo possa costruire positivamente la propria identità e la propria autostima; possa eccellere e sbagliare sentendosi comunque valorizzata;
  • Prevedere modalità organizzative e di progettazione delle attività in cui ogni allievo possa esprimere il proprio pensiero; 
  • Comunicare agli allievi di minore età che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con le persone che collaborano con la SSD Dance Gallery e li incoraggino a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
  • Vigilare in merito all’identificazione di situazioni che possano comportare rischi per bambini, adolescenti e adulti e sappiano gestirle;
  • Durante le trasferte, dormire nella stessa stanza o nello stesso letto con una persona di minore età con cui si lavora; 
  • Organizzare la lezione e il luogo in cui viene svolta (aula e spogliatoio) in modo tale da minimizzare i rischi di abuso e discriminazione sulle persone; 
  • Evitare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l’impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore.

 

Arcore, 30 agosto 2024